L'esperto rispondeResponsabilità

L'AZIONE DI RIDUZIONE SI PROPONE ENTRO 10 ANNI

La domanda

Mio nonno, nel 1972, ha effettuato una donazione senza spirito di liberalità, donando a uno dei quattro figli l'80% del patrimonio. A mia mamma aveva sempre promesso che l’intera proprietà sarebbe stata divisa in quattro parti uguali. Mio nonno non aveva fatto testamento, affermando che in caso di propria morte, avvenuta poi nel 1977, la donazione si sarebbe estinta, dando seguito all’istituto della successione mortis causa. Qualche mese dopo il decesso, però, è spuntato un testamento olografo datato 1975, che riportava pari pari il testo della donazione. Se fossi in grado di provare attraverso più perizie grafologiche che il testamento è falso, potrei agire in giudizio, oppure è tutto prescritto?

Elemento essenziale che contraddistingue e caratterizza la donazione è lo spirito di liberalità, dal quale non si può prescindere. Effettuata una valida donazione, il donante si spoglia in modo definitivo dei beni e non ne può più disporre per testamento. Se, con le liberalità effettuate in vita, si ledono i diritti dei legittimari, questi possono, entro il termine di dieci anni dall'apertura della successione, agire in giudizio mediante l'azione di riduzione.Nel caso di specie sono spirati i termini per procedere; tenuto conto delle donazione effettuata in vita, pare poco utile voler dimostrare la falsità del testamento successivo.

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