L'esperto rispondeResponsabilità

IL PAGAMENTO DEI LAVORI NEL CONDOMINIO MINIMO

La domanda

Un fabbricato è composto da 2 monolocali e 3 appartamenti: è un condominio minimo, senza amministratore. Dobbiamo provvedere alla manutenzione straordinaria del tetto. Queste le domande:1) le fatture devono essere intestate interamente al condominio o possono essere intestate – pro quota – ai singoli, in base ai millesimi?2) Pagamento delle fatture: se devono essere intestate al condominio, non avendo un conto corrente condominiale, è obbligatorio che uno dei 4 proprietari effettui un pagamento unico, anche a nome degli altri, oppure ognuno può eseguire il bonifico della propria quota?3) Chi si deve indicare come titolare della detrazione fiscale: la persona fisica o il condominio?4) Il mancato pagamento di una rata da parte di un condomino entro il 31 dicembre 2016, pregiudicherebbe il diritto alla detrazione degli altri, adempienti?

Qualora il condominio sia sprovvisto di amministratore e/o di conto corrente condominiale, al fine di poter fruire della relativa detrazione fiscale, occorrerà che: 1) un condomino esegua dal proprio conto corrente i relativi pagamenti; 2) la ditta che ha eseguito i lavori emetterà le fatture intestandole al condomino che sarà incaricato ad effettuare il pagamento per conto di tutti i proprietari; 3) il pagamento delle fatture dovrà essere eseguito con apposito bonifico per le detrazioni fiscali. Il relativo bonifico dovrà essere effettuato dal conto corrente del condomino ufficialmente incaricato, indicando il suo codice fiscale come beneficiario della detrazione; 4) ogni condomino dovrà eseguire il relativo versamento pro-quota millesimale sul conto corrente del condomino incaricato ai pagamenti, indicando il codice fiscale dello stesso condomino ufficialmente incaricato che ha eseguito il pagamento.In sede di dichiarazione dei redditi, ogni proprietario provvederà ad inserire l’importo spettante di detrazione, conservando tutti i documenti prodotti inerenti le detrazioni fiscali, che andranno esibiti in caso di controlli dell’agenzia delle Entrate. Sarà importante in tal caso dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni, poiché sulla ricevuta del bonifico risulterà indicato come beneficiario della detrazione il codice fiscale del condomino incaricato al pagamento. Inoltre, sulla base di quanto appena affermato, il mancato pagamento di una rata da parte di un condomino entro il 31.12.16, non pregiudica il diritto alla detrazione degli altri.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©