L'esperto rispondeResponsabilità

RINUNZIA A CREDITI, I CRITERI PER L'IMPOSTA DI REGISTRO

La domanda

In una società di persone, viene stipulato un atto notarile di rinuncia al credito da parte di un socio. La rinuncia stessa, senza spirito di liberalità, viene effettuata ex articolo 88, comma 4, del Tuir, Dpr 917/1986. L'atto è sottoposto a imposta di registro, per la quale si ritiene di dover pagare il 50 per cento. L'esperto concorda?

In base alla tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986, n. 131, sono soggette ad imposta di registro allo 0,50% le remissioni di debito (rinunce a crediti). Nel caso di specie di rinunzia a credito nell’ambito di una società:a) la rinunzia a scopo di liberalità può rientrare nella fattispecie di cui sopra;b) la rinunzia che si inserisce in una più complessiva operazione societaria (per esempio, aumento di capitale mediante rinunzia ai finanziamenti) viene assorbita ai fini della tassazione del registro in tale operazione.

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