LE SCELTE DI PIANIFICAZIONE NON FINISCONO IN TRIBUNALE
Nella vicenda prospettata nel quesito, in primo luogo sarebbe opportuno verificare, sulla base della normativa regionale in materia di governo del territorio, quali criteri perequativi possano essere adottati nella pianificazione locale, e verificare se gli stessi vengano rispettati nel progetto pianificatorio dell’amministrazione comunale. Operata, quindi, una prima valutazione sulla correttezza e legittimità dell’azione pianificatoria del Comune, si dovrebbe poi passare a verificare se tale azione sia viziata o meno da manifesta irragionevolezza, irrazionalità o illogicità, in ragione dello stato di fatto di alcune realtà del territorio in rapporto alle finalità che il documento programmatico di pianificazione mira a perseguire. Solo una volta effettuate le verifiche citate, si potrà valutare la fattibilità di eventuali contestazioni o osservazioni, tenendo sempre in considerazione il principio di carattere generale secondo cui le scelte di pianificazione non possono essere censurate in sede giudiziaria, proprio perché rientranti nella potestà discrezionale dell’amministrazione nella gestione del proprio territorio (a meno che tali scelte, come sottolineato, non evidenzino palesi vizi logico-giuridici: Tar Campania, Napoli, sezione II, 20 aprile 2010, n. 2043).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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