IL CAMBIO IN FACCIATA DEV'ESSERE COMUNICATO
L’articolo 1102 del Codice civile stabilisce la possibilità per il singolo condomino di fare uso della cosa comune, in questo caso la facciata condominiale, sempre che non ne modifichi la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso. La lesione del bene comune può però anche essere intesa come lesione del decoro architettonico dell’edificio, che la giurisprudenza definisce come «l'estetica dell'edificio costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico...» (Cassazione civile, sezione II, 29 gennaio 2016, n. 1718). Nel caso di specie, bisognerà concretamente valutare se ciò è avvenuto con la trasformazione da finestra in portafinestra.Ad ogni modo, secondo il nuovo articolo 1122 del Codice civile il condomino doveva preavvertire l’amministratore, che doveva a sua volta informare l’assemblea condominiale. Per quanto, invece, riguarda le tabelle millesimali, non si ritiene vi siano motivi per una loro modifica, perché quella descritta non è un’opera che muta la proporzione tra l’edificio e la proprietà esclusiva, come richiesto dall’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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