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I LIMITI ALL'UTILIZZO DEL MURO COMUNE

La domanda

A mio parere, il vicino di casa ha commesso un abuso nei miei confronti. Viviamo in due edifici, confinanti, che condividono un muro comune. A un lato di entrambe le case, tutti e due abbiamo un pezzo di giardino. Anche il giardino è diviso da un muro comune, proseguimento del muro che divide le due case. Il problema è che il vicino, nel suo giardino, ha fatto una specie di tetto in legno usando il muro comune come sostegno. Il tetto in questione, oltre ad occupare tutta la superficie del muro, sporge anche nella mia proprietà per 5 o 10 centimetri. Se non vado errato, avendo il muro in comune, il vicino poteva utilizzarne solo metà per appoggiarvi il tetto. Se è così, cosa posso fare per imporre al vicino di arretrare il tetto?

Premesso che si presume comune il muro che divide edifici e giardini, il Codice civile ammette la possibilità di fabbricare appoggiandosi ad esso. Ai sensi dell’articolo 884 del Codice civile, infatti, il comproprietario conserva il diritto di appoggiare le proprie costruzioni sul muro comune, oltre che immettervi travi, purché le mantenga a distanza di 5 centimetri alla superficie opposta e non ne comprometta la stabilità. L’altro comproprietario potrà chiedere di far ridurre le opere compiute fino alla metà del muro, qualora desideri, a sua volta, collocarvi una trave, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. In ogni caso, resta salvo l’obbligo di riparare gli eventuali danni causati dalle opere compiute. Qualora le parti non riescano a trovare un accordo in via bonaria, prima di agire per vie giudiziarie si consiglia di tentare una risoluzione della controversia in via stragiudiziale davanti a un organismo di mediazione.

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