ARGINI-CASE, NON SI CALCOLA LA PROIEZIONE DEL BALCONE
Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, all’articolo 96, primo comma, lettera f, prevede che «sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese... le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi».In altre parole, la distanza va presa dal fabbricato, e non dalla proiezione del balcone sul terreno. Le distanze prese dal balcone, invece, rilevano essenzialmente tra fabbricati e sono regolate dal Dm 1444 del 1968.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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