L'esperto rispondeResponsabilità

ANTENNA CENTRALIZZATA: IL DISTACCO NON «ESIME»

La domanda

Abito in un condominio dei primi del Novecento, con antenna centralizzata. Dal momento che, da anni, non possiedo il televisore, potrei chiedere di essere staccata dalla derivazione e di non pagare le spese relative al mantenimento dell'anntenna?Altri condòmini, inoltre, stanno premendo per cambiare l'impianto, ormai vecchio: in questo caso, posso non partecipare e, quindi, non sostenere alcuna spesa? E se volessero mettere una parabolica?

Salvo esame del regolamento condominiale contrattuale (se esistente) - ancorché la condomina si sia distaccata dall’impianto centralizzato di antenna televisiva - si ritiene che rimanga comunque obbligata al pagamento delle spese di conservazione/sostituzione dell’impianto. Infatti, l’antenna televisiva costituisce parte comune, a norma dell’articolo 1117 del Codice civile, per il quale «sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio... se non risulta il contrario dal titolo... i sistemi centralizzati... per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche se da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini...». L’articolo 1118, commi 1, 2 e 3, del Codice civile dispone, a sua volta, che «il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali».Si ritiene, inoltre (ma la tesi non è da tutti condivisa), che il condomino non possa neanche esimersi dal pagamento delle spese per l’eventuale installazione dell’antenna satellitare, deliberata dall’assemblea di condominio. Infatti, l’articolo 2-bis, comma 13, del Dl 5 del 2001 definisce le opere di installazione di nuovi impianti satellitari «...innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del Codice civile...».

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