L'esperto rispondeResponsabilità

METODO INDIRETTO D'OBBLIGO SE VOTATO DALL'ASSEMBLEA

La domanda

Da nove anni abbiamo installato, sui termosifoni dei 36 condòmini, dei ripartitori di calore, mentre in centrale termica abbiamo un contatore generale in kWh per il riscaldamento e uno separato per l’acqua calda.Il fornitore del teleriscaldamento ha unico contatore in kWh e fattura congiuntamente acqua calda e riscaldamento.Il 9 giugno 2016 abbiamo deliberato di sostituire i vecchi ripartitori negli appartamenti, mantenere il metodo indiretto (conteggio scatti) e incaricare un tecnico di fiducia di stabilire, entro il 31 dicembre 2016, i nuovi millesimi del riscaldamento, ex Dlgs 102/2014, da adottare nel 2017.Ora uno dei condòmini, senza opporsi a tale delibera, vuole rinunciare ai suoi nuovi ripartitori e installare, nel suo appartamento, un contacalorie in kWh, per determinare i suoi consumi di calore diretti, senza passare dall’assemblea e senza fornire relazione tecnica giustificativa. L’amministratore condominiale dice che non può vietarlo e che conteggerà lui i rispettivi consumi di calore e acqua calda. È legittimo?

La fatturazione individuale dei consumi è obbligatoria in tutti gli edifici esistenti dotati di impianti centralizzati per riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria e/o raffrescamento. Di preferenza, ove possibile, devono essere installati contacalorie di tipo diretto. Per il riscaldamento, ciò è possibile solo negli impianti centralizzati "a zone" o "a distribuzione orizzontale", cioè dove ogni unità immobiliare è collegata alla rete comune tramite un'unica connessione. Se non si possono installare contacalorie di tipo diretto, si può ricorrere ad altri sistemi che misurano il calore erogato da ciascun corpo scaldante, purché conformi a norme tecniche di settore. Si tratta dei "ripartitori" conformi a En 834, oppure di altri sistemi conformi alle norme nazionali Uni-Tr 11388 e Uni 9019 aggiornate.Tuttavia, visto che la contabilizzazione dell’energia si distingue in diretta e indiretta, e tale distinzione si basa su princìpi differenti di calcolo dell’energia prelevata dall’utenza, e considerato che a giugno 2016 l’assemblea ha deliberato di mantenere il “metodo indiretto” di contabilizzazione, si ritiene che il condomino non può rinunciare ai suoi nuovi ripartitori adottando strumenti che contabilizzino in modo diretto la misura della relativa energia termica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©