LIMITI AL RICONGIUNGIMENTO DELLA COPPIA CONVIVENTE
La legge 76 del 20016 ha introdotto in Italia la disciplina della convivenza di fatto, istituendo specifici diritti e doveri e regolando gli eventuali contratti di convivenza, ma non ha equiparato i conviventi di fatto ai coniugi; una scelta differente è stata invece operata per le unioni civili. In particolare, il comma 20 dell’articolo unico di cui si compone la legge afferma che (per assicurare l’effettività della tutela dei diritti e l’adempimento degli obblighi) le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o ai coniugi nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano alle parti dell’unione civile, come le norme del Codice civile espressamente richiamate, e con l’esclusione della legge sull’adozione; è poi prevista la delega al Governo per meglio coordinare, modificare, riordinare e integrare le varie disposizioni.Nulla di tutto questo è stato invece previsto dal legislatore del 2016 nel caso di convivenza di fatto, con la conseguenza che i conviventi registrati non possono essere equiparati ai coniugi, o ai componenti dell’unione civile, in materia di immigrazione e soggiorno.Va precisato inoltre che per il decreto legislativo 30 del 6 febbraio 2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare direttamente nel territorio degli Stati membri) fra i familiari, dopo il coniuge, è indicato il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione dello Stato membro, ma qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante /articolo 2, comma 1, lettera b, numero 2).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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