L'esperto rispondeResponsabilità

LA RITINTEGGIATURA DELLE VILLETTE A SCHIERA

La domanda

In un condominio, composto da 4 blocchi di villette a schiera (8 per ciascun blocco, per un totale di 32), è stata decisa la ritintegguatura. Considerato che alcuni condomini hanno chiesto di provvedere in proprio (ed alcuni l'hanno già fatto), considerato che i proprietari di testa (n.8) hanno rispetto agli altri una parte in più da tinteggiare, si chiede:a) come ci si deve regolare nei confronti di coloro che vogliono provvedervi in proprio, se fosse possibile;b) come vanno ripartite le spese, soprattuto per quanto riguarda i proprietari di testa che hanno una parte in più.Il regolamento nulla di specifico prevede in proposito, se non una generica ripartizione per millesimi delle eventuali spese.

Per dare una risposta esaustiva, sarebbe opportuno avere ben chiara la conformazione strutturale delle villette a schiera e, inoltre, comprendere le modalità in base alle quali “è stato deciso” il “ritinteggiarle”.Fatta questa premessa, tuttavia, in linea di principio, anche se esiste un condominio orizzontale, le villette a schiera sulla base della loro conformazione strutturale possono essere considerate di proprietà terra-tetto, per cui la facciata non rientra tra le parti comuni. In questo caso, ciascun proprietario ha il diritto di intervenire quando ritiene più opportuno, ovviamente nel rispetto del decoro architettonico e del colore originario.Invece, quando la conformazione del condominio orizzontale è tale da far ritenere che le facciate e/o i muri perimetrali delle stesse villette a schiera, per la loro caratteristica strutturale, sono da considerarsi beni comuni, le spese per la tinteggiatura saranno sostenute da tutti i proprietari delle villette a schiera in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà.Al riguardo, la sentenza n. 318/2014 della Corte d’appello di Campobasso ha statuito che «i muri esterni delle villette ubicate alle due estremità del complesso residenziale a schiera, anche se non portanti, vanno ricompresi tra le parti comuni ex articolo 1117 Codice civile, in quanto segnano il perimetro dell’edificio condominiale e ne delimitano la misura in altezza e in lunghezza. Di conseguenza, tutti devono partecipare alle spese per i lavori di manutenzione delle stesse».Con la sentenza citata, la Corte d’appello di Campobasso ha disposto, quindi, la ripartizione tra tutti i condomini delle spese necessarie per eseguire i lavori di ristrutturazione delle facciate dei muri esterni delle due villette, poste ai due lati opposti del complesso residenziale composto da 17 unità immobiliari.Pertanto, da quanto appena esposto, a parere di chi scrive, prima di individuare l’esatta ripartizione della relativa spesa, occorre valutare le caratteristiche strutturali (e, quindi, se considerarli beni comuni o meno) dei muri da tinteggiare.

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