LA PENALE NON RICADE SUI CONDÒMINI IN REGOLA
La norma dispone in realtà un "beneficium excussionis" a favore del condomino in regola con i pagamenti, piuttosto che una sua liberazione totale.Nella fattispecie dedotta in quesito, alla previsione di legge si aggiunge una situazione pattizia consensualmente sottoscritta dal condominio, come rappresentato dall'amministratore e dall'appaltatore. In assenza di pattuizioni di dettaglio, non richiamate nel quesito, si deve ritenere che non possano gravare sui condòmini in regola con i pagamenti , seppure pro quota, gli effetti negativi del verificarsi della penale dedotta in contratto. Ne consegue una "vis espansiva" del dettato normativo (articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile), i cui (ultra)effetti si riverberano anche sulla parte contrattualmente introdotta dalle parti.Resta comunque fermo quanto indicato dal comma 2 della disposizione di attuazione citata, secondo cui «i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini».
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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