L'esperto rispondeResponsabilità

LA FACCIATA DEL PALAZZO PUÒ OSPITARE I TUBI DEL GAS

La domanda

In una palazzina di 3 piani con tre proprietari, sono proprietario dell'unica mansarda non comunicante con l'alloggio sottostante (sempre mio), classificata catastalmente A3 come unità autonoma. Volendo rendere completamente autonomi tutti i servizi in mansarda, devo far arrivare il gas per il riscaldamento tramite un tubo di piccole dimensioni, che dovrebbe correre lungo la facciata della palazzina, partendo dal contatore posizionato al piano terra.Per l'installazione del tubo di conduzione del gas è sufficiente l'autorizzazione della maggioranza (2 su 3) o ci vuole l'unanimità?

Chi acquista un appartamento in un condominio diventa proprietario esclusivo della singola unità immobiliare e, allo stesso tempo, comproprietario delle parti dell'edificio che servono all'uso ed al godimento comune (come ad esempio: suolo su cui sorge l'edificio, fondazioni, muri maestri, tetti, scale).A tal riguardo, si ricordi che l'articolo 1102 del Codice civile stabilisce che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”. Il singolo condomino, quindi, può trarre tutte le utilità possibili dalle cose comuni, indipendentemente da qualsiasi delibera assembleare o da una formale manifestazione di consenso da parte degli altri condomini, purché il suo comportamento non modifichi la destinazione della cosa comune, né impedisca o limiti l'uguale diritto di uso spettante altri condomini.Invece, il condomino non potrà mai apportate alla cosa comune modifiche tali da comportare una trasformazione della sua destinazione, perché ciò comporterebbe una innovazione che è vietata al singolo condomino e che, secondo quanto stabilito dall'articolo 1120 del Codice civile, può essere decisa solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno i due terzi del valore dell'edificio. Sono sempre vietate, poi, le innovazioni che pregiudichino la stabilità o la sicurezza dell'edificio, che ne alterino il decoro architettonico o rendano alcune delle parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.Nel caso prospettato, l’installazione della tubatura del gas può farsi rientrane nella fattispecie di cui all’articolo 1102 del Codice civile. Ciò è confermato anche da una sentenza di merito, in cui è stata considerata legittima l'utilizzazione, da parte del singolo condomino, del muro condominiale perimetrale per installarvi la tubatura del gas metano a servizio del proprio appartamento (Tribunale di Ariano Irpino del 30 ottobre 1998).

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