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I BENI PERSONALI DEL CONIUGE IN COMUNIONE

La domanda

Una coppia è sposata in regime di comunione di beni e con figli; uno dei due coniugi riceve una donazione in denaro in modo tracciabile, ad esempio tramite bonifico con causale specifica "donazione". Per ipotesi, dopo qualche anno, la coppia entra in crisi, si separano e presumibilmente divorziano; la donazione fatta ad uno dei due entra a far parte della comunione e quindi verrà computata nei beni da ripartire, o rimane in capo al beneficiario della donazione?

I beni acquisiti da un coniuge per donazione sono personali « ... quando nell’atto di liberalità non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione ... » (lettera b, comma 1 dell’articolo 179 del Codice civile); sono personali anche eventuali beni acquistati con il prezzo del trasferimento o con lo scambio dei beni già personali « … purchè ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto … » (lettera f della stessa norma). Vengono invece a far parte del patrimonio comune, ma al momento dello scioglimento della comunione, i frutti dei beni personali di ciascun coniuge non ancora consumati (lettera b, comma 1 dell’articolo 177 del Codice civile).Poiché non è agevole dare prova, all’occorrenza, delle circostanze rilevanti in relazione a dette norme, sarebbe opportuno nel caso descritto tenere separate dai risparmi comuni le somme ricevute in donazione, facendole ad esempio confluire su un apposito conto intestato al solo coniuge donatario, e tenere contabilizzati, o separare man mano, i proventi del capitale che potrebbero cadere in comunione se non usati nell’interesse della famiglia.

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