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ANTINCENDIO E AUTORIMESSE: CONTA LA SUPERFICIE

La domanda

Quale norma rende obbligatoria la normativa antincendi per il garage di sette posti, di poco più di 300 metri quadrati, in un immobile costruito 11 anni orsono, visto che nel Dm 3 agosto 2015, all'articolo 2, si restringe il campo di applicazione e si specifica che le norme "si possono" applicare a determinate attività, e tra queste non figura quella contraddistinta dal numero 74 (riferita alle autorimesse)?

Nelle norme sulla prevenzione incendi, l’attività n. 74 riguarda gli "impianti termici combustibili liquidi”, mentre è la n. 75 a riguardare le “autorimesse”. È bene, poi, puntualizzare che l’articolo 2 del Dm 3 agosto 2015 – “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” – fa riferimento all’attività n. 75, ma «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».Fatta questa premessa, con riguardo alle «norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili», ex Dm 1° febbraio 1986, va precisato che, a seguito dell’entrata in vigore, il 7 ottobre 2011, del nuovo regolamento di prevenzione incendi, di cui al Dpr 1° agosto 2011, n. 151, le “autorimesse” (e simili) sono comprese al punto 75 dell’allegato I al decreto. Per effetto di questo Dpr sono diventate soggette alcune attività prima esenti e, viceversa, sono diventate esenti altre attività prima soggette: ad esempio, autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie minore a 300 metri quadrati (prima soggette, ora non più), oppure autorimesse con nove o meno autoveicoli, ma con superficie maggiore a 300 metri quadrati (prima non soggette, ora soggette con il nuovo regolamento).

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