L'esperto rispondeResponsabilità

TUTTI PAGANO PER IL TETTO ANCHE SE È «ESCLUSIVO»

La domanda

In un condominio sono proprietaria di un manufatto, dotato di millesimi di proprietà e a suo tempo condonato, costruito sul lastrico solare privato attiguo all'ex locale cassoni e al terrazzo condominiale. Il manufatto costruito successivamente all'edificazione del palazzo ha una copertura "tetto" che deriva da una prolungamento del tetto condominiale, in parte già esistente prima della sua costruzione. Il condominio intende ristrutturare tutto il tetto. Si chiede come devono essere ripartite le spese di ristrutturazione del tetto che comprende anche una parte di copertura del manufatto privato.

La Corte di cassazione ha affermato che, «allorquando il tetto di un edificio in condominio è di proprietà esclusiva di uno dei partecipanti alla comunione, le spese di manutenzione del tetto stesso vanno ripartite tra tutti i condòmini con i criteri di cui all'articolo 1126 del Codice civile, come stabilito per i lastrici solari di uso esclusivo, salvo il caso in cui le dette spese siano poste a carico del proprietario esclusivo del tetto in base a una specifica ed espressa pattuizione, non potendosi altrimenti presumere che quest'ultimo, per il solo fatto di essersi riservata la proprietà esclusiva, abbia inteso assicurare la copertura ai proprietari delle unità immobiliari sottostanti, con esonero dei medesimi da ogni concorso nelle spese di manutenzione del tetto» (Cassazione civile, 30 gennaio 1985 n. 532). Pertanto, anche alle spese di copertura del manufatto in questione parteciperanno tutti i condòmini.

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