TUTTI PAGANO PER IL TETTO ANCHE SE È «ESCLUSIVO»
La Corte di cassazione ha affermato che, «allorquando il tetto di un edificio in condominio è di proprietà esclusiva di uno dei partecipanti alla comunione, le spese di manutenzione del tetto stesso vanno ripartite tra tutti i condòmini con i criteri di cui all'articolo 1126 del Codice civile, come stabilito per i lastrici solari di uso esclusivo, salvo il caso in cui le dette spese siano poste a carico del proprietario esclusivo del tetto in base a una specifica ed espressa pattuizione, non potendosi altrimenti presumere che quest'ultimo, per il solo fatto di essersi riservata la proprietà esclusiva, abbia inteso assicurare la copertura ai proprietari delle unità immobiliari sottostanti, con esonero dei medesimi da ogni concorso nelle spese di manutenzione del tetto» (Cassazione civile, 30 gennaio 1985 n. 532). Pertanto, anche alle spese di copertura del manufatto in questione parteciperanno tutti i condòmini.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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