L'esperto rispondeResponsabilità

POSSIBILE RIVALSA VERSO L'AMMINISTRATORE

La domanda

L'amministratore ha piantato in asso il condominio con debiti certi, per utenze, e altri difficilmente verificabili, essendo sparita la contabilità degli ultimi anni. Successivamente l'assemblea ha deliberato la restituzione a un condomino di quanto egli aveva versato al vecchio amministratore per lavori del 2011, deliberati ma non eseguiti per sopravvenuta mala gestione, utilizzando i millesimi di proprietà. Non dovrebbe essere l'ex amministratore a rispondere delle somme non utilizzate appropriatamente? Al limite, se le utenze fossero state in regola, si sarebbe potuto presumere che quanto versato a qualsiasi titolo fosse stato utilizzato per spese correnti, e fosse da restituire eventualmente con relative tabelle, sempre che il condominio fosse a conoscenza dell'utilizzo della cassa per poste diverse. La delibera esula dalla facoltà assembleare? Se è inappropriat,a bisogna proporre opposizione? Essendo oramai l'amministratore un "professionista", non dovrebbe guidare il condominio nelle delibere?

Il condomino che ha fatto versamenti al condominio – legalmente rappresentato dall’ex amministratore – per lavori poi non eseguiti ha diritto alla ripetizione di indebito nei confronti del condominio stesso. Infatti, a norma dell’articolo 2033 del Codice civile, «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda». Il condominio potrà però rivalersi, ove possibile, nei confronti dell’ex amministratore.Dunque, la delibera assunta dal condominio, relativamente alla restituzione dell’indebito, deve ritenersi legittima, tenendo presente che i compiti dell’amministratore – ancorché professionista – non possono spingersi fino al punto di sostituirsi all’assemblea.

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