PER ASSISTERE IL DISABILE SPETTANO TRE GIORNI AL MESE
L’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 3, dispone (tra l’altro) che, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il 2° grado, ovvero entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza 23 settembre 2016, n. 213, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il 2° grado. Ciò detto, i permessi spettano nella misura di 3 giorni al mese e devono essere utilizzati per l’assistenza al soggetto disabile – rispetto al quale deve essere prodotta la prevista certificazione medico legale - e non per altri scopi.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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