INEDIFICABILITÀ A 10 METRI DALL'ARGINE DEL CANALE
L’Ufficio ha ragione, nel senso che il limite dei 10 metri dall’argine è un limite di inedificabilità assoluta ed inderogabile. Forse l’unica possibilità che può essere d’aiuto consiste nel verificare se il canale demaniale costituisce o meno un corso d’acqua pubblico, come tale rientrante nell’ambito di applicazione del Rd n. 1775/1933 e del Rd n. 523/1904. Si potrebbe in questo caso ricorrere al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
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