L'esperto rispondeResponsabilità

INEDIFICABILITÀ A 10 METRI DALL'ARGINE DEL CANALE

La domanda

Ho presentato richiesta di "demolizione e fedele ricostruzione" di un'abitazione (prima casa) edificata dai miei genitori nel 1954. Necessita di demolizione (mura costruite in sasso, soggette a sgretolamento) in quanto costruita, visto il periodo, in estrema economia. Purtroppo, l'immobile è stato edificato a soli 6/7 metri da un canale demaniale e non a 10 metri, come da regio decreto del 1904. L'ufficio urbanistica mi sta facendo problemi in quanto dice che, per il tipo di permesso che ho richiesto, è necessario il parere del demanio idrico o quantomeno quello che, secondo loro, doveva essere rilasciato, in quel tempo, ai miei genitori e che non ho. A questo punto mi chiedo: visto che ho un regolare permesso a costruire rilasciato dal comune nel 1954, con tanto di successiva dichiarazione di agibilità, come hanno potuto rilasciarlo in mancanza di questo documento? O comunque, siamo certi che in quel periodo fosse necessario?

L’Ufficio ha ragione, nel senso che il limite dei 10 metri dall’argine è un limite di inedificabilità assoluta ed inderogabile. Forse l’unica possibilità che può essere d’aiuto consiste nel verificare se il canale demaniale costituisce o meno un corso d’acqua pubblico, come tale rientrante nell’ambito di applicazione del Rd n. 1775/1933 e del Rd n. 523/1904. Si potrebbe in questo caso ricorrere al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

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