L'esperto rispondeResponsabilità

IMPRESCRITTIBILE L'AZIONE SULLE DISTANZE LEGALI

La domanda

Vorrei sapere se per un abuso edilizio realizzato al confine, con lesione di diritti di terzi, nel corso dell'anno 1992, non condonato, essendo ormai trascorsi 24 anni dalla sua realizzazione senza che i terzi abbiano sollevato alcuna eccezione, si può invocare la prescrizione del diritto all'opposizione essendo ormai trascosi oltre 20 anni dalla sua realizzazione senza alcun titolo interruttivo della prescrizione. Ovvero, visto che l'immobile non è ancora condonato, la prescrizione decorre dal momemto dell'approvazione del condono (20 anni dall'approvazione del condono)? Ovvero, il terzo leso nel suo diritto può opporsi alla concessione del condono?

L’articolo 11, comma 3, del Dpr 380/2001, Testo Unico Edilizia, dispone che il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti dei terzi, per cui il titolo abilitativo viene rilasciato salvi i diritti dei terzi in quanto non si rinviene un obbligo generalizzato per l’amministrazione di verificare l’esistenza di limiti di natura civilistica. Nel caso specifico del condono edilizio, la giurisprudenza si è espressa nel senso che gli abusi in materia di distanze non sono condonabili. La norma che attribuisce il potere di sanatoria vieta di rilasciare il titolo in contrasto con i diritti dei terzi, poiché la relativa disciplina non è derogabile essendo diretta alla tutela di interessi generali (Tar Campania, sezione VIII, n.369/2013). Questo principio di non sanabilità è stato previsto dal secondo condono edilizio di cui alla legge 724/1994, poi però modificato dalla legge 662/1996, che ha ripristinato l’affermazione generica che il rilascio della sanatoria non comporta limitazioni dei diritti dei terzi, per cui non è precluso il rilascio della sanatoria per gli aspetti urbanistici ed edilizi. Ciò non impedisce, dal punto di vista amministrativo, al terzo che ritenga leso un suo diritto di segnalare con un esposto il fatto all’amministrazione relativamente alla domanda di condono in istruttoria affinchè ne tenga conto (Tar Lazio-Roma, sezione II, 3987/2011) e di impugnare l’eventuale successivo permesso in sanatoria entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento (Tar Puglia, sezione I, n. 971/2011), ovvero dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuto rilascio come contro interessato a seguito dell’esposto; dal punto di vista dei rapporti tra privati, il terzo può promuovere l’azione in sede civile per ottenere la riduzione in pristino o il risarcimento danni (Cassazione civile, sezione II, n. 21947/2013). Riguardo alla prescrizione per promuovere l’azione per il rispetto delle distanze legali, la Corte di Cassazione civile ha affermato che la stessa è imprescrittibile, in quanto illecito permanente (Cassazione civile, sezione II, 871/2012).

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