I CRITERI DI LICENZIAMENTO DEL CAMERIERE A CHIAMATA
La normativa vigente in materia di contratto di lavoro intermittente non prevede regole ad hoc per la risoluzione di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Ne deriva che tale ipotesi è soggetta alle regole ordinarie, e quindi – salvo la sussistenza dei motivi per procedere a un recesso disciplinare (ipotesi da escludere nel vostro caso, in quanto la mancata risposta alla chiamata, salvo che sia stata erogata l’indennità di disponibilità, non costituisce illecito disciplinare), che peraltro richiederebbe la preventiva contestazione degli addebiti - occorre procedere a un recesso per giustificato motivo oggettivo, nel rispetto del periodo di preavviso.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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