L'esperto rispondeResponsabilità

I CRITERI DI LICENZIAMENTO DEL CAMERIERE A CHIAMATA

La domanda

Una piccolo ristorante ha effettuato nel 2011 un'assunzione con contratto intermittente, senza obbligo di risposta. Fino al 2014 sono state effettuate delle chiamate. Successivamente, il giovane non sempre era disponibile alla chiamata e di conseguenza la ditta non ha voluto più chiamarlo ma è rimasto in forza fino a oggi. Il dipendente non vuole presentare le dimissioni: la ditta con quale motivo lo licenzia?

La normativa vigente in materia di contratto di lavoro intermittente non prevede regole ad hoc per la risoluzione di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Ne deriva che tale ipotesi è soggetta alle regole ordinarie, e quindi – salvo la sussistenza dei motivi per procedere a un recesso disciplinare (ipotesi da escludere nel vostro caso, in quanto la mancata risposta alla chiamata, salvo che sia stata erogata l’indennità di disponibilità, non costituisce illecito disciplinare), che peraltro richiederebbe la preventiva contestazione degli addebiti - occorre procedere a un recesso per giustificato motivo oggettivo, nel rispetto del periodo di preavviso.

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