L'esperto rispondeResponsabilità

CESSIONE DEL CONTRATTO: L'ESONERO PROSEGUE

La domanda

Un'azienda metalmeccanica (società A) ha in essere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un lavoratore, per il quale sta fruendo dell'esonero contributivo triennale. Alla fine del 2016 verrebbe costituita una nuova società (società B) nella quale verrebbero fatti confluire alcuni lavoratori in forza nella società A. La società A non chiuderà, ma continuerà a svolgere la normale attività con il personale non interessato alla cessione di contratto. Nel caso si procedesse ad un'operazione di cessione del contratto di tale lavoratore, dalla società A alla società B, quest'ultima potrebbe fruire dell'esonero contributivo triennale residuo in capo al lavoratore ceduto, visto che con tale cessione il lavoratore non cessa il rapporto di lavoro ma mantiene l'anzianità maturata presso la società A?

La risposta circa la fruizione dell’esonero, per la parte restante, è positiva. Infatti l’Inps, nella circolare 3 novembre 2015, n. 178, ha precisato che, nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex articolo 1406 Codice civile, con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario.

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