CESSIONE DEL CONTRATTO: L'ESONERO PROSEGUE
La risposta circa la fruizione dell’esonero, per la parte restante, è positiva. Infatti l’Inps, nella circolare 3 novembre 2015, n. 178, ha precisato che, nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex articolo 1406 Codice civile, con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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