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AGRICOLTURA: OK AI VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO

La domanda

Gli imprenditori agricoli possono utilizzare i voucher per lavoro accessorio nei confronti di persone con contratto di lavoro part time presso un altro datore di lavoro?

L’articolo 48 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, consente il lavoro accessorio in agricoltura con riferimento alle attività:a) lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;b) agricole svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.Rispettate tali condizioni, nonché i limiti economici netti, non vi è alcun divieto di erogare dei voucher per lavoro accessorio a chi risulta già lavoratore subordinato in quanto occupato presso un altro datore di lavoro.Va infine evidenziato che l’articolo 49, comma 3, del Dlgs n. 81/2015, come modificato dal Dlgs 24 settembre 2016, n. 185, dispone che i committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, con Sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

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