L'esperto rispondeResponsabilità

REVISIONE TABELLE SOSPESA IN ATTESA DEL GIUDICATO

La domanda

A seguito di un'azione legale nei confronti del condominio in cui abito, il giudice ha emesso, a luglio 2014, la sentenza sulla nuova tabella millesimale. L'amministratore è stato informato nel merito dieci giorni dopo. A tutt'oggi, cioè a oltre due anni di distanza, egli non ha applicato la terza perizia tecnica del Ctu (consulente tecnico d'ufficio) sulla nuova tabella millesimale. Vorrei sapere se ciò è lecito.

Tutte le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive dal giorno del loro deposito in cancelleria (articolo 282 del Codice di procedura civile) e diventano definitivamente esecutive quando passano in giudicato, quando - cioè - non siano più proponibili o pendenti le impugnazioni ordinarie (articolo 324 del Codice di procedura civile). Una consolidata giurisprudenza, tuttavia, ritiene che le sentenze costitutive producano effetti solo dal momento del loro passaggio in giudicato. Per sentenze costitutive si intendono quelle che modificano la situazione giuridica sostanziale preesistente. Si pensi alla sentenza di divorzio, che incide sullo status di coniugato, o alla sentenza che trasferisce la proprietà di un immobile promesso in vendita. Allo stesso modo, condivisibilmente, è ritenuta costitutiva la sentenza di revisione delle tabelle millesimali, perché produce l'effetto di modificare quelle approvate dall'assemblea (Cassazione, sezione terza, 10 marzo 2011, n. 5690). Fino a quando, dunque, la Cassazione non muterà orientamento in ordine alla provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado, devono considerarsi legittime le deliberazioni assembleari che applicano tabelle la cui erroneità è stata accertata mediante sentenze non ancora passate in giudicato. Resta ferma, una volta passata in giudicato la sentenza di revisione delle tabelle, la possibilità, per i condòmini danneggiati, di chiedere al condominio i maggiori contributi versati in applicazione delle tabelle errate, quantomeno a far data dalla domanda introduttiva del giudizio di revisione; correlativamente, si deve ritenere che il condominio possa e debba pretendere la differenza dai condòmini che hanno pagato di meno, a titolo di arricchimento ingiustificato, e sempre, quantomeno, a far data dalla domanda.

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