L'esperto rispondeResponsabilità

LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI CREATI DAI GATTI RANDAGI

La domanda

Nel nostro condominio c'è una famiglia che regolarmente dà da mangiare a dei gatti randagi, che spesso si fanno "trovare" all'ora di cena sul muretto del nostro viale invadendo anche il lungo corridoio interno che porta alle due scale di accesso del condominio. Nonostante un avviso dell'amministratore, su segnalazione dell'inquilino al primo piano, il problema sussiste. Cosa può fare l'amministratore a proposito?

Non ci risulta, in termini generali, che sia vietato dar da mangiare ai gatti liberi. E, tuttavia - salvo esame della fattispecie in concreto e del regolamento condominiale contrattuale (se esistente) - ove il comportamento del condomino, che dà da mangiare ai gatti, violi il compossesso degli altri condomini sulle parti comuni o il diritto al pari godimento, (a norma degli articoli 1102 e 1120, ultimo comma, del Codice civile), o rechi danno al condominio o ai condomini (per esempio a causa degli avanzi di cibo, della presenza di peli e di escrementi), l’amministratore è tenuto ad inviare una lettera raccomandata finalizzata alla tutela delle parti comuni, (a norma dell’articolo 1130, comma 1, numeri 2 e 4, del Codice). Ove il condomino non si adeguasse, è poi opportuno convocare un’assemblea per l’eventuale esperimento di un’azione legale per lo sgombero dell’area, oltre al risarcimento dei danni (con la precisazione che l’azione di risarcimento danni – salvo esame della fattispecie in concreto – non può essere esperita dall’amministratore senza autorizzazione assembleare).Superfluo evidenziare che i Regolamenti per la tenuta di animali, in generale, non contengono alcun obbligo per i privati di mantenere i gatti randagi all’interno di aree private. In particolare, “Il regolamento per la tutela degli animali” del Comune di Napoli, (il lettore scrive da Napoli), non pone alcun obbligo ai condomini di mantenere i gatti all’interno dei cortili, ma si limita a stabilire che «l’accesso dei tutori (Ndr, cioè di coloro che si adoperano volontariamente per la cura dei gatti) alle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario e/o del condominio che, tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare l’uscita dei gatti dalla loro proprietà … ». Né si attaglia alla fattispecie il novellato articolo 1138, ultimo comma, del Codice civile, per il quale «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

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