L'esperto rispondeResponsabilità

LA DOMANDA DI INDENNIZZO PER I DANNI DA TALIDOMIDE

La domanda

Nato nel 1968, finalmente non mi vedo escluso dal poter chiedere un equo risarcimento in quanto vittima della sindrome da talidomide. Vorrei sapere se posso inoltrare la domanda adesso, oppure se devo attendere la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto con cui il ministero della Salute definirà i criteri per l’accertamento del diritto all’indennizzo.Dato che la legge è del 2007, temo che la domanda inoltrata nel 2017 possa non essere accettata, essendo trascorsi 10 anni e, quindi, intervenuta la prescrizione.

L'articolo 2, comma 363, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede l'estensione alle persone affette da sindrome da talidomide dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.La richiesta di indennizzo si presenta alla Direzione generale della vigilanza sugli Enti e della sicurezza delle cure (Dgvesc) Ufficio 4 indennizzi ex legge 210/1990. Alla domanda in carta semplice, deve essere allegata la documentazione amministrativa e la documentazione sanitaria; in particolare: la cartella clinica della nascita; cartella clinica e/o certificazione di struttura pubblica dalla quale risulti la diagnosi, terapie ed eventuali interventi subiti; altra documentazione sanitaria relativa alla diagnosi e al decorso della sindrome da talidomide.Per avere un quadro completo degli adempimenti per il riconoscimento dell'indennizzo, si consiglia di consultare lo specifico sito online del Ministero della salute, semplicemente digitando le parole “risarcimento indennizzo sindrome talidomide”.L’articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, 2 ottobre 2009 n. 163, regolamento di esecuzione dell’articolo 2, comma 363, legge 244/2007, dispone che le domande da parte degli aventi diritto devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007.Tuttavia, l’articolo 31, comma 1bis, Dl 30 dicembre 2008 n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 14, ha circoscritto il diritto all’indennizzo ai soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965.Questo l'attuale quadro normativo che esclude pertanto al lettore dal diritto di richiedere l’indennizzo, in quanto nato in anno diverso da quelli contemplati dalla legge.È comunque in corso di esame in Commissione al Senato, dopo essere stato già approvato alla Camera dei deputati, un disegno di legge (S.2016) che estende il diritto a richiedere l'indennizzo anche alle persone nate negli anni 1958 e 1966; l'ultimo status rilevato su internet riporta la seduta della Commissione Igiene e Sanità in sede referente del 26 luglio scorso.Anche la nuova normativa pare al momento escludere le persone nate nel 1968, come il lettore.In linea generale e per completezza di risposta, si osserva comunque che i soggetti esclusi per motivi anagrafici non possiedono il diritto a presentare la richiesta di indennizzo e quindi non decorre a loro sfavore la prescrizione estintiva, se non dal momento nel quale questo diritto venisse loro riconosciuto da una nuova disposizione normativa.Infatti, le norme sulla prescrizione presuppongono l'esistenza di un diritto in capo al titolare, che si estingue se non è esercitato per un determinato periodo di tempo (articolo 2934, Codice civile) e la decorrenza della prescrizione dal momento appunto “in cui il diritto può essere fatto valere” (articolo 2935).È evidente che una domanda presentata da un soggetto attualmente escluso dal diritto all'indennizzo verrebbe respinta, ma avrebbe comunque un effetto interruttivo qualora un domani, nei meandri interpretativi delle norme (specie se espongono lo Stato a impegni finanziari imprevisti), venisse contestato al richiedente il decorso del termine previsto dall'articolo 2, comma 363, legge 244/2007, ipotesi in verità abbastanza assurda.

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