L'esperto rispondeResponsabilità

CHI ERA PRESENTE IMPUGNA ENTRO 30 GIORNI

La domanda

Un condomino, presente e dissenziente, che riceve il verbale assembleare oltre i trenta giorni dalla delibera, dunque oltre il termine di decadenza per l'azione di annullamento, potrebbe ancora esercitare tale diritto? E come?

L’articolo 1137, comma 2, del Codice civile precisa che, «contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti». Sicché i dissenzienti e gli astenuti, avendo partecipato all’assemblea e avendo contezza del relativo contenuto, dovranno impugnare le deliberazioni che ritengono annullabili entro il termine di 30 giorni dalla data dell’assemblea, anche in assenza del relativo verbale.Comunque, occorre tenere presente che, visto che l’impugnativa di delibera assembleare rientra fra le materie obbligatorie della mediazione, al fine di interrompere il decorso del termine di trenta giorni, subito dopo l’assemblea, qualora vi siano gli estremi per ottenere l’annullamento di una deliberazione, si ritiene che sarebbe corretto e opportuno rivolgersi prontamente a un avvocato, al fine di azionare la procedura di mediazione. Così facendo, si può guadagnare del tempo e “costringere” l’amministratore di condominio a consegnare anche il relativo verbale assembleare.Diversamente, il condomino dissenziente o astenuto, qualora non impugni la delibera ritenuta annullabile entro 30 giorni dalla data dell’assemblea, non avrà più diritto di proporre impugnazione, accettandone così il relativo contenuto.

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