L'esperto rispondeResponsabilità

ATTESTAZIONI INDIVIDUALI ANCHE PER LE SOCIETÀ

La domanda

Nel momento in cui, in uno stabile, si nomina come amministratore di condominio una società, Sas o Srl unipersonale (indicando nell'atto di nomina le generalità del professionista incaricato dell'amministrazione, oltre che i riferimenti della società stessa), l'abilitazione all'esercizio dell'attività di amministratore e la relativa formazione periodica annuale vanno verificate dai condòmini e devono essere rilasciate a nome del professionista delegato dalla società alla gestione dello stabile, o il requisito di abilitazione e formazione dovrà essere intestato/rilasciato a nome della società? È sufficiente, per una società, che le abilitazioni siano del professionista, legale rappresentante della società stessa?

Il legislatore, con la riforma del condominio (legge 220/2012), ha introdotto il nuovo articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il cui comma 3 prevede che «possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del Codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta servizi». Ciò sta a significare che tutti i requisiti previsti dall'articolo citato (tra cui, pertanto, la formazione periodica) dovranno essere posseduti da quelle persone “fisiche” che, facenti parte della società, avranno intenzione di svolgere l’incarico di amministratore.Pertanto, l’attestato relativo alla formazione periodica dovrà essere rilasciato in capo al soggetto (anche se socio, amministratore o dipendente di una società) che ha effettivamente frequentato il corso, e non in capo alla società.

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