ATTESTAZIONI INDIVIDUALI ANCHE PER LE SOCIETÀ
Il legislatore, con la riforma del condominio (legge 220/2012), ha introdotto il nuovo articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il cui comma 3 prevede che «possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del Codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta servizi». Ciò sta a significare che tutti i requisiti previsti dall'articolo citato (tra cui, pertanto, la formazione periodica) dovranno essere posseduti da quelle persone “fisiche” che, facenti parte della società, avranno intenzione di svolgere l’incarico di amministratore.Pertanto, l’attestato relativo alla formazione periodica dovrà essere rilasciato in capo al soggetto (anche se socio, amministratore o dipendente di una società) che ha effettivamente frequentato il corso, e non in capo alla società.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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