L'esperto rispondeResponsabilità

TERMOCONTABILIZZATORI, «CORRETTIVI» NON AMMESSI

La domanda

Siamo in fase d'installazione dei termocontabilizzatori, e l'assemblea non ha deliberato i correttivi per il piano rialzato e per l'ultimo piano. La situazione così determinata è corretta?

Il Dlgs 102/2014 - all’articolo 9, comma 5, lettera d - stabilisce che la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento devono avvenire «in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla Uni 10200 e successivi aggiornamenti». Al riguardo, va tenuto presente che la suddivisione delle spese secondo la norma Uni citata è diventata un obbligo di legge. In pratica, ogni abitazione dovrà ricorrere a valvole termostatiche (che consentono di regolare la temperatura di ciascuna stanza in maniera autonoma e andranno collocate su ogni calorifero presente in casa) e a contabilizzatori (chiamati anche ripartitori di calore), da installare sui singoli radiatori, al fine di calcolare la quantità di calore effettivamente consumata da ciascun corpo scaldante.Inoltre, l’articolo 16, comma 8, del Dlgs citato dispone che «è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d». Sicché metodologie di suddivisione di spesa diverse (come l’utilizzo di coefficienti correttivi) da quella prevista nell’articolo 9, comma 5, lettera d – che prevede la relativa suddivisione in relazione agli effettivi consumi - non sono più contemplate.

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