L'esperto rispondeResponsabilità

SOSTITUZIONE DELL'ADDETTO NOMINATO ASSESSORE

La domanda

Come si può sostituire un lavoratore del settore privato, in aspettativa non retribuita per ricoprire la carica pubblica di assessore (ex Dlgs 267/2000) presumibilmente per cinque anni, considerati i limiti previsti dall'articolo 19 del Dlgs 81/2015, che impone un tetto di 36 mesi a qualsiasi tipologia di contratto a tempo determinato, anche per ragioni sostitutive?

La norma (articolo 19 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81) dispone che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore e lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi a oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.Tale periodo può essere “allungato” in base al successivo comma 3, secondo il quale, fermo quanto disposto sopra, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato nella sede della Dtl (Direzione territoriale del lavoro) competente per territorio.In alternativa, è possibile concludere un accordo sindacale che (per il caso in esame) consenta una durata maggiore del contratto a tempo determinato, oppure – dopo i 36 mesi di contratto a termine - si può ricorrere alla somministrazione a tempo determinato, che non ha limiti di tempo.

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