SOSTITUZIONE DELL'ADDETTO NOMINATO ASSESSORE
La norma (articolo 19 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81) dispone che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore e lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi a oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.Tale periodo può essere “allungato” in base al successivo comma 3, secondo il quale, fermo quanto disposto sopra, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato nella sede della Dtl (Direzione territoriale del lavoro) competente per territorio.In alternativa, è possibile concludere un accordo sindacale che (per il caso in esame) consenta una durata maggiore del contratto a tempo determinato, oppure – dopo i 36 mesi di contratto a termine - si può ricorrere alla somministrazione a tempo determinato, che non ha limiti di tempo.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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