L'esperto rispondeResponsabilità

PARCHEGGI, POSTI «ESCLUSIVI» ASSEGNATI ALL'UNANIMITÀ

La domanda

Una licenza edilizia, ottenuta in base all'articolo 18 della legge 765 del 6 agosto 1967 (citata nel rogito), in vigore all'atto di costruzione del fabbricato, stabiliva che 1/20 del volume della costruzione fosse destinata a parcheggio, precisando che i cinque box del fabbricato erano stati conteggiati per raggiungere tale superficie. Una delibera assembleare di oltre 40 fa, non più rintracciabile (sono stati smarriti, infatti, i registri verbali assembleari antecedenti al 2007), stabiliva che gli otto posti ricavati per i parcheggi fossero destinati ai 13 proprietari di appartamento e non ai possessori dei box. Tale delibera è stata rispettata di comune accordo per oltre 40 anni. Oggi i possessori esterni dei cinque box e il proprietario di 4 metri quadrati di un solaio possono vantare il diritto di parcheggio negli otto posti macchina, disattendendo quanto previsto dalla legge citata e dalla delibera?

Solo una deliberazione presa all’unanimità dei condòmini può disporre un utilizzo “elitario” dei posti auto condominiali. Al riguardo, una recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 11034/2016, ha stabilito la nullità, e non l’annullabilità, della delibera dell’assemblea che assegna in via esclusiva posti auto ad alcuni condòmini, al di fuori di ogni logica di turnazione. Nello specifico, la Cassazione ha accolto il ricorso di alcuni condòmini contro il privilegio riconosciuto ad altri, da una delibera che risaliva addirittura a oltre 35 anni prima, la quale autorizzava solo alcuni residenti a parcheggiare l’auto nelle piazzole a ciò adibite. Pertanto, la Suprema corte ha deciso nel merito ponendo nel nulla la decisione dell’assemblea, e dichiarando che, nella situazione descritta, «sbaglia la Corte d’appello a ritenere legittima la delibera perché assunta per compensare uno dei residenti della perdita di un’area di proprietà esclusiva dopo la scissione dell’originario condominio: la maggioranza semplice risulta infatti sufficiente quando la delibera introduce un’innovazione che consente un uso più comodo o proficuo della cosa comune; mentre il divieto previsto dall'articolo 1120, quarto comma, del Codice civile serve proprio a evitare che il singolo proprietario veda contrarsi il suo diritto di godere entro la sua quota delle parti comuni del condominio. Ecco allora perché è illegittima la delibera che senza stabilire turni fra i proprietari assegna in via esclusiva e a tempo indeterminato i posti macchina nel complesso residenziale: finisce col limitare l’uso e il godimento che compete agli altri condomini sul bene comune, la cui compressione non può essere giustificata da alcuna esigenza di compensazione».Da quanto appena ricordato (dato che non si hanno informazioni più dettagliate circa la delibera di “oltre 40 anni fa” citata nel quesito), si può affermare che i possessori dei cinque box e il proprietario di una piccola parte di solaio possono vantare lo stesso “diritto di parcheggio” degli altri condòmini.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©