L'esperto rispondeResponsabilità

LE INIZIATIVE PER GARANTIRE IL TRANSITO SUI MARCIAPIEDI

La domanda

I marciapiedi del nostro condominio sono occupati, per i due terzi della larghezza, da un fruttivendolo. Inoltre, un bar ha collocato dei tavolini che impediscono il passaggio "comodo" sui marciapiedi stessi. Tra i doveri dell'amministratore c'è quello di chiedere il rispetto del "passaggio pedonale" ai titolari di questi esercizi, oppure l'amministratore può/deve rivolgersi al Comune con un esposto?

La questione posta dal lettore richiederebbe una vera e propria consulenza e l’esame della fattispecie in concreto. In ogni caso, in termini generali, la risposta è positiva, nel senso che l’amministratore deve attivarsi per la tutela del condominio.Occorre però chiarire se il lettore fa riferimento – come sembrerebbe - a un marciapiedi non di proprietà del condominio, ma del Comune. Se così è, occorre esaminare i regolamenti Locali del Comune, il Codice della strada, l’eventuale autorizzazione a occupare il suolo pubblico e a svolgere l’attività da parte del fruttivendolo e del bar. Esemplificativamente, il regolamento per l’occupazione di suolo pubblico per il ristoro all’aperto delle attività di somministrazione e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali del Comune di Napoli dispone che, «al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiedi deve essere garantito, come previsto dall’articolo 20 del Codice della strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2» (articolo 15 del regolamento stesso). Sotto questo profilo, in caso di comportamento illegittimo (anche per mancanza dei necessari titoli abilitativi a svolgere l’attività), il condominio, per il tramite dell’amministratore, o anche il singolo condomino possono presentare un esposto in Comune.Gli stessi princìpi valgono per il caso in cui il marciapiedi sia di proprietà del condominio e sussista una convenzione con il Comune per l’uso dell’area (ex legge 865/1971 o altre norme), che andrebbe però esaminata con estrema attenzione per una risposta più esauriente. In tale caso – salvo esame della convenzione - potrebbe essere esperita, direttamente dal condominio (o dal condomino) contro il Comune, o contro il fruttivendolo e il bar, un’azione per il rispetto del passaggio, oltre che per il risarcimento dei danni.

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