LA RICHIESTA PUÒ INTERROMPERE LE FERIE
L’articolo 32 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, al comma 1, dispone che, per ogni bambino, nei primi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo (tale norma, peraltro, disciplina anche la fruizione oraria del congedo). Il successivo comma 3 dispone che, ai fini dell’esercizio del diritto di cui sopra, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo (il termine di preavviso è pari a due giorni nel caso di congedo parentale su base oraria). Il ministero del Lavoro ha precisato, nella risposta a interpello 13/2016, che la giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso (Cassazione, 16 giugno 2008, n. 16207). Di conseguenza, qualora sia rispettato il periodo di preavviso e venga inviata nei termini la richiesta in tempo utile all’Inps, il congedo parentale interrompe il godimento delle ferie.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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