IL TFR MATURA ANCHE NEL CONGEDO PARENTALE
L’articolo 34, comma 5, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, dispone che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Il Tfr, quindi, matura durante tale assenza. Nel Ccnl 22 settembre 2012 dei chimici non risultano previsioni differenti: l’articolo 1 dispone anzi che, ferma restando la maturazione del Tfr secondo i criteri di legge, le assenze dal lavoro per maternità, paternità o per congedi parentali entro i primi due anni di vita del bambino sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di nove mesi.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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