IL CONTRATTO DI MATRIMONIO «CEDE» AL TESTAMENTO
Nel caso esposto entrano in gioco considerazioni di carattere civilistico e di carattere tributario.Quanto al regime della successione, occorre fare riferimento alla legge 31 maggio 1995, n. 218 (sul d"iritto internazionale privato") e specificamente all'articolo 46, il quale, come principio di base, enuncia che la successione «è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta».È consentito, all'italiano residente all'estero, di sottoporre la propria successione alla legge dello Stato in cui risiede, ma la scelta dev'essere «espressa in forma testamentaria»; tale non pare essere il "contratto di matrimonio" cui si fa riferimento nel quesito. Tra l'altro, la medesima norma prescrive che tale eventuale scelta non può pregiudicare i diritti garantiti ai legittimari dalla legge italiana. Pertanto, la successione in argomento (priva di testamento) sarà regolata dagli articoli 456 e seguenti del Codice civile, e, quanto alle quote, specificamente dall'articolo 581.Quanto alla convenzione matrimoniale stipulata in Francia, essa appare prevista e consentita dal combinato disposto degli articoli 29 e 30 della citata legge 218/1995, che fissano i seguenti principi generali:a) i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune;b) i rapporti patrimoniali tra coniugi aventi cittadinanze diverse sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata: applicando tale principio alla fattispecie concreta, la normativa che regolava i rapporti patrimoniali tra coniugi era quella francese;c) comunque, i coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede: la convenzione cui fa cenno il lettore appare pertanto formalmente valida.Stiamo, però, parlando esclusivamente dei rapporti tra coniugi viventi, e quindi di comunione/separazione, di gestione dei beni comuni ed esclusivi, di alimenti e mantenimento, non di successione mortis causa, e si conferma quanto detto circa la non applicabilità delle norme francesi alla successione del genitore del lettore.In relazione all'aspetto fiscale, infine, l'articolo 2 del Dlgs 346 del 31 ottobre 1990 (che regola l'imposta di successione) afferma, al primo comma, che «l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorchè esistenti all'estero», aggiungendo però, con il secondo comma, che, se alla data di morte il defunto era residente all'estero, l'imposta è dovuta solo per i beni esistenti in Italia. Pertanto la dichiarazione di successione dovrà essere registrata in Italia (per i beni ivi situati).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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