L'esperto rispondeResponsabilità

CCNL COMMERCIO E ADESIONE ALL'ENTE BILATERALE

La domanda

Una impresa che si occupa di vendita al dettaglio di materiale ottico ha assunto un dipendente a tempo determinato per il periodo di un anno. Posto che ciò non comporta l'iscrizione al Fondo "Est", in tal caso è comunque obbligatorio aderire anche all'ente bilaterale, ex articolo 21 del Ccnl commercio? Non essendo prevista l'iscrizione al Fondo "Est", si deve comunque versare la quota sostitutiva pari a 16 euro lordi? E se non è obbligatoria l'adesione all'ente bilaterale, va comunque versato l'Edr (elemento distinto della retribuzione)?

L’articolo 95 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) commercio dispone che sono iscritti al Fondo "Est" i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato (sono esclusi quadri e dirigenti). Si ritiene che, nel caso prospettato dal quesito, non sia dovuta la quota sostitutiva. Invece per quanto riguarda l’ente bilaterale, gli accordi contrattuali non fanno distinzione, prevedendo che il contributo da destinare in favore dell'ente bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10 per cento, a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, su paga base e contingenza. L'azienda che omette il versamento delle quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.

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