AMMINISTRATORI: I TEMPI DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE
L’articolo 1129 del Codice civile si limita a disporre che, alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione condominiale all’amministratore subentrante, senza prefissare un termine per la consegna. Dunque, l’amministratore cessato deve rendere da subito la documentazione in suo possesso, per non pregiudicare la gestione condominiale e può – ancora prima di un eventuale giudizio cautelare – essere messo in mora dal nuovo amministratore e dai condòmini.Il principio secondo il quale l’amministratore, anche dopo la cessazione dalla carica, conserva ad interim i suoi poteri ed è tenuto «ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni», a norma del comma 8 dell’articolo 1129 del Codice civile, non opera quando risulti una volontà dei condòmini, espressa con una delibera dell’assemblea, di nominare un nuovo mandatario (il che è di per sé contrario alla conservazione dei poteri interinali da parte dell’amministratore cessato).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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