UNA STIMA PER L'ENERGIA UTILIZZATA PER I LAVORI
Preliminarmente, ma ormai è inutile puntualizzarlo, per dirimere la problematica relativa alla ripartizione della spesa energia elettrica conseguente all’«importante lavoro di riparazione nel terrazzo di copertura dell’edificio», sarebbe stato opportuno far installare – per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori – un contatore di sottrazione, grazie al quale sarebbe stato possibile indicare con precisione il relativo consumo di corrente elettrica.Non essendo stata eseguita questa installazione, allo stato, vista l’impossibilità di determinare con precisione l’esatta “quantità” di energia elettrica consumata dall’impresa che ha eseguito i lavori sul terrazzo, possono solo essere prese delle soluzioni di compromesso che, in qualche modo, possano placare i malumori e attenuare le relative polemiche.Una soluzione, ad esempio, potrebbe essere quella di fare una stima del consumo dell’energia elettrica dell’impianto di ascensore: 1) o prendendo come riferimento il bimestre in cui sono stati eseguiti i lavori e rapportarlo allo stesso bimestre delle bollette elettriche degli ultimi 3 anni; 2) oppure prendendo come parametro di confronto tutte le bollette elettriche degli ultimi 3 anni, ottenendo così una media matematica di consumo di energia elettrica dell’impianto di ascensore. Così facendo, in linea di massima, si potrebbe ottenere un consumo, appunto di stima, dell’impianto di ascensore nel periodo in cui l’impresa ha eseguito i lavori nel terrazzo.Conseguentemente, la differenza tra: l’importo complessivo indicato nella bolletta di “aumento anomalo di consumo” e la media del consumo (ottenuta in uno dei due modi sopra consigliati) dell’energia elettrica dell’impianto ascensoristico, in linea generale, indicherebbe il consumo di energia elettrica posto in essere dall’impresa che ha eseguito i lavori nel terrazzo. Ovviamente, il tutto dovrà essere approvato in sede di assemblea condominiale.Tuttavia, qualora non si riescano a trovare soluzioni di compromesso, l’unica possibilità che rimane è quella di adire, previo esperimento del procedimento di mediazione, l’autorità giudiziaria competente.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo