REGOLAMENTO: I PALETTI A MODIFICHE IN ASSEMBLEA
Se il regolamento di cui parla il lettore è contrattuale, per la sua modifica occorre l’unanimità dei consensi di tutti i condomini. Se il regolamento è assembleare, la sua modifica può avvenire con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile, tenendo presente che le disposizioni invocate dal lettore sono a valenza contrattuale. Con la conseguenza che la modifica assembleare proposta contrasta con l’ultimo comma dell’articolo 1120 del Codice civile, per il quale «sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino».
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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