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NON È FACILE CONTESTARE LA DESTINAZIONE A BAR

La domanda

Nel mio regolamento condominiale, all'articolo 4, leggo che il piano terreno è adibito a negozi; al successivo articolo 16 si precisa che è vietato variare la destinazione dei locali rispetto a come sono stati acquistati e destinati all'atto della costruzione del condominio. Un locale acquistato come destinato a negozio, può essere adibito a bar? È possibile un'opposizione all'utilizzo come bar, che in realtà esiste già da circa 20 anni, stante quanto precisato agli articoli 4 e 16 del regolamento condominiale?

Occorre preliminarmente verificare se le disposizioni di cui parla il lettore siano contenute in un regolamento contrattuale o in un regolamento assembleare, posto che solo nel primo caso possono vincolare il condominio. In tale contesto, occorre attenersi alla pacifica giurisprudenza, che è persino superfluo richiamare, secondo cui i divieti e i limiti di destinazione delle proprietà esclusive possono essere formulati nei regolamenti sia mediante elencazione delle attività vietate, sia mediante riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare. Tali limiti e divieti devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze.In definitiva, il cambio di destinazione di unità immobiliari in condominio rientra nella libera disponibilità del proprietario esclusivo e può incontrare limitazioni solo in un regolamento contrattuale o in norme generali di legge (rapporti di vicinato, immissioni intollerabili, prevenzione antincendi e disposizioni urbanistiche, eccetera). Tanto più che il condomino in questione svolge l’attività di bar da vent’anni.

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