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FARMACIE, LE MAGGIORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO

La domanda

L'articolo 21 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) delle farmacie private prevede determinate maggiorazioni in caso di turno notturno. Nello specifico, il servizio notturno (a porte/battenti chiusi), oltre che con la retribuzione di cui all'articolo 58, viene compensato come segue: con la sola maggiorazione del 16 per cento, calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale ex articolo 57, per le prime otto ore di servizio; con la quota oraria della retribuzione di fatto ex articolo 58, maggiorata del 10% calcolato sulla quota oraria della normale retribuzione ex articolo 57, per le ore di servizio oltre il limite citato.Porto l'esempio di un farmacista di primo livello, con paga oraria di 12,15 euro: è possibile che per le prime otto ore il dipendente venga retribuito con soli 1,94 euro in più all'ora?

Va rilevato che lo stesso Ccnl delle farmacie private citato dal lettore specifica, all'articolo 60, che, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali, la quota oraria di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173.Pertanto, assumendo che sia questo il caso proposto dal lettore e che la quota oraria di 12,15 euro sia il risultato della divisione dell'importo mensile per il divisore convenzionale 173, il compenso per le prime otto ore di servizio notturno a porte/battenti chiusi è pari a una maggiorazione del 16 per cento, calcolato sulla base della quota oraria di 12,15 euro, che corrisponde effettivamente a un importo di 1,94 euro di maggiorazione per ogni ora, rispetto alla quota oraria di paga base.

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