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TRASMISSIONE DEL VERBALE SULL'UNIONE CIVILE

La domanda

Nelle disposizioni transitorie per le unioni civili, l'articolo 3 riporta, fra l' altro, che «... l' ufficiale che ha redatto il processo verbale lo trasmette immediatamente al Comune di nascita di ciascuna delle parti...». Per me, non ci sono problemi, ma essendo il mio compagno giapponese, a chi dovranno trasmettere il processo verbale per lui? In giappone? All'ambasciata giapponese a Roma?

Effettivamente, l’articolo 3 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2016 (recante “Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile”, ed emanato a norma dell’articolo 1, comma 34, della legge 76/2016), precisa al comma 3 che l’unione civile è eseguita mediante iscrizione nel relativo registro provvisorio; e che l’atto è altresì oggetto di annotazione nell’atto di nascita di ciascuna delle parti: a tal fine l’ufficiale di stato civile che ha redatto il verbale lo trasmette al Comune di nascita.Le disposizioni transitorie si occupano poi all’articolo 8 di trascrizioni e nulla osta; in particolare, è prevista la trascrivibilità delle unioni conseguite all’estero secondo la legge italiana davanti al capo dell’ufficio consolare (comma 1). Inoltre, lo straniero che vuole conseguire un'unione civile in Italia, deve presentare in sede di richiesta all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese «... dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile ...».Non si ritiene dunque che, in base alle disposizioni transitorie, l’ufficiale di stato civile abbia altri obblighi di trasmissione; restiamo in attesa dei decreti delegati, che hanno il compito di adeguare alle previsioni della legge 76/2016 le disposizioni dell’ordinamento dello stato civile, riordinare le norme di diritto internazionale privato e, più in generale, coordinare tutte le disposizioni alla nuova legge.

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