L'esperto rispondeResponsabilità

I CRITERI DI ANNULLABILITÀ DEL RENDICONTO

La domanda

Mi riferisco al quesito n. 2622, pubblicato dall'Esperto risponde dell'8 agosto 2016, dal titolo «Rendiconto "nullo" senza il registro di contabilità». Qualora l'amministratore del condominio, in occasione dei rendiconti condominiali, a partire dal 18 giugno 2013, data in cui è entrata in vigore la legge 220/2012, non abbia mai presentato il registro di contabilità e la nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione, anche, dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, possono - previo esperimento della mediazione - venire dichiarati nulli tutti i rendiconti presentati dopo tale data?

Nel titolo relativo al quesito citato dal lettore, il termine "nullo" è stato utilizzato dalla redazione per motivi di sintesi (e messo tra virgolette), ma nel testo della risposta, a opera di chi scrive, non vi erano riferimenti alla nullità.In realtà, per l’annullamento dei consuntivi per vizi di vario genere, occorre impugnare le relative delibere assembleari di approvazione, nel termine previsto dall’articolo 1137, comma 2, del Codice civile. Si ritiene, pertanto, che i vizi relativi alla redazione del consuntivo (mancanza del registro di contabilità, mancanza di “trasparenza” e di “intelleggibilità” del rendiconto eccetera) debbano essere impugnati dal condomino (assente, astenuto o dissenziente), previo esperimento della procedura di mediazione, ex Dlgs 28/2010, nel termine di 30 giorni, trattandosi di delibere annullabili (e non radicalmente nulle). In proposito, l’articolo 1137, comma 2, del Codice civile dispone che «contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti». Sul tema, si ritiene tuttora valida la giurisprudenza – ancorchè anteriore alla legge di riforma del condominio – secondo cui «la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore può essere impugnata dai condòmini assenti e dissenzienti... non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità... non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell’impugnazione della delibera, da considerarsi, perciò annullabile» (si veda, per tutte, Cassazione, 4 marzo 2011, n. 5254, e 20 aprile 1994, n. 3747).

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