GOMMA: INDENNITÀ DI 2 MESI PER IL DIPENDENTE DECEDUTO
L’articolo 2118, comma 3, del Codice civile, prevede che l’indennità di mancato preavviso, nella misura determinata dalla contrattazione collettiva, è dovuta dal datore di lavoro anche nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.In particolare, l’articolo 56 del “Ccnl per i dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche” chiarisce che in caso di licenziamento di un lavoratore appartenente al livello F e con oltre 10 anni di anzianità, il termine di preavviso è pari a 2 mesi con possibilità di ridurlo ad 1 mese, nel solo caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore.Il successivo articolo 58 del predetto CCNL dispone che in caso di morte del lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso ed il trattamento di fine rapporto, saranno liquidati a titolo di "indennità in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del codice civile.Dunque, dalle informazioni ricavabili dal quesito e dall’analisi della normativa vigente, sembra ragionevole ritenere che l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di morte di un lavoratore appartenente al livello F e con oltre 10 anni di anzianità sia pari a 2 mensilità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 56 del citato CCNL.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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