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CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER I NUOVI APPALTI

La domanda

Vorrei chiedervi un'interpretazione dell'articolo 19, comma 8, della legge regionale siciliana n. 9/10 (rifiuti), laddove si legge che il personale trasferito da un Ato (Ambito territoriale ottimale) in liquidazione a una Srr (Società di regolamentazione rifiuti) è poi “utilizzato” dai soggetti affidatari (anche privati) di appalti pubblici: «il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni». Che cosa significa in diritto del lavoro “utilizzato”? Può tradursi nel "comando" o nel "distacco" dal "pubblico"(Ato o Srr) a "ditta privata"? Si applica,invece, la procedura di avvicendamento gestionale, tra soggetto cessante (anche Ato) e impresa subentrante, per il passaggio diretto e immediato (ad esempio, ex articolo 6 Ccnl Fise)?

Si tratta di normazione da parte della legge regionale siciliana della cosiddetta clausola di salvaguardia: che per particolari casi (attinenti a esigenze sociali o ambientali), derivanti dal diritto comunitario, consente di introdurre salvaguardie per il mantenimento del personale di un precedente appalto, in occasione di una nuova gara dello stesso tipo, purché queste siano compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e sempreché siano precisate nel bando di gara o nell'invito (in caso di procedure senza bando) o – ancora - nel capitolato d'oneri. Il legislatore siciliano, come accennato, con la legge 9/2010 sui rifiuti ha inteso mutuare la clausola trasformandola, per l’appunto, in legge. In definitiva, i bandi di gara di cui all’articolo 15 della menzionata legge dovranno prevedere l’assorbimento del personale dei servizi precedenti, individuati secondo i termini e le modalità di cui ai precedenti commi 6 e 7. Assorbimento che deve avvenire analogamente a quanto previsto dall’articolo 6 del Cccnl Fise. Per completezza di informazioni, si segnala che il Consiglio di Stato è intervenuto sulla materia, stabilendo, sul presupposto che, ai sensi dell'articolo 41 Costituzione, l'iniziativa economica privata è sì libera, ma deve avere riguardo anche all'utilità sociale, occorre dar luogo ad una interpretazione adeguatrice della clausola. La clausola sociale, infatti, potrebbe influire negativamente sulla libertà di impresa e sulla concorrenza solo se imponesse l'assorbimento integrale, indistinto ed indifferenziato di tutto il personale in servizio. Applicata, invece, in modo razionale, cioè mediante un riassorbimento compatibile con l'organizzazione d’impresa dell’appaltatore subentrante, il rischio di violare la libertà di impresa e la concorrenza non sussisterebbe (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 settembre 2015, n. 4274; Sezione VI, 27 novembre 2014, n. 5890). In ogni caso, è necessario prevedere – negli atti di gara – che i concorrenti dichiarino, in sede di offerta - per l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari - di accettare le condizioni particolari configurate nella “clausola sociale” di assorbimento del personale, nei termini descritti.

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