L'esperto rispondeResponsabilità

SCARL: LE RESPONSABILITÀ NEL CASO DI INSOLVENZA

La domanda

Sono presidente del consiglio di amministrazione (legale rappresentante) di una società consortile a responsabilità limitata (Scarl), alla quale la banca ha concesso un affidamento garantito da fidejussioni dei soci. Attualmente, la Scarl ha uno scoperto nei confronti dell'istituto di credito e, nonostante le richieste fatte da me ai soci per coprire tale scoperto, questi non versano. In qualità di amministratore, a quali responsabilità potrei incorrere nel caso la situazione rimanesse invariata? In caso di responsabilità, come potrei tutelarmi?

Ai sensi dell’articolo 2462 del Codice civile, responsabile delle obbligazioni sociali è solamente la società che risponde con il suo patrimonio. Fatta questa premessa, è comunque rinvenibile una responsabilità personale degli amministratori verso i creditori sociali ai sensi dell’articolo 2394 del Codice civile: gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.Gli amministratori sono anche responsabili ai sensi degli articoli 2485 e 2486 del Codice civile per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi qualora ritardino o omettano di accertare una causa di scioglimento della società. Al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in caso di mancata conservazione dell’integrità del patrimonio.Per esimersi da responsabilità, il lettore deve porre in essere gli accorgimenti necessari per dotare finanziariamente la società, quali le richieste ai soci, e qualora non sia possibile ottenere la relativa provvista, valutare attentamente la possibilità di continuare l’attività. Qualora non fosse possibile, si dovrà sciogliere e liquidare la società o ricorrere ad una “procedura” per la composizione della crisi per evitare l’insolvenza e il conseguente fallimento della società.

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