L'esperto rispondeResponsabilità

PESANO SUI SOCI I RAPPORTI DELLA SOCIETÀ ESTINTA

La domanda

Una società di persone in liquidazione, avente crediti e debiti, può procedere alla propria cancellazione presso la Camera di commercio? Se la risposta è affermativa, entro quanto tempo dalla messa in liquidazione?

Il quesito del lettore fa riferimento al tema della sorte dei rapporti giuridici pendenti al momento dell’estinzione di una società che venga cancellata dal Registro delle imprese, perché non definiti nella fase della liquidazione (si parla di “residui non liquidati”, ove si tratti di rapporti “trascurati” nella fase liquidatoria, ovvero di “sopravvenienze”, ove si tratti di rapporti di cui si sia scoperta l’esistenza dopo la chiusura di tale fase). Tale questione è stata esaminata dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 6071 del 12 marzo 2013), che ha dato una soluzione “in chiave successoria”, ossia identificando nei soci i successori della società estinta, sia sul piano sostanziale che su quello processuale.A seguito della riforma del diritto societario, la cancellazione dal Registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente, pur in presenza di rapporti giuridici non ancora definiti o contestazioni giudiziali ancora aperte. Le Sezioni Unite affermano che, in tali casi, “si determina un fenomeno di tipo successorio”, applicando lo stesso sia ai rapporti giuridici passivi che a quelli attivi, nonché in relazione alle conseguenze processuali. Dal lato passivo, tale fenomeno fa sì che – come emerge dallo stesso disposto degli articoli 2312 ccodice civile per le società di persone e 2495 Codice civile per le società di capitali – le obbligazioni gravanti sulla società estinta si trasferiscano in capo ai soci, i quali ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda che, “durante societate”, fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.In altri termini, con il venire meno della “sovrastruttura” societaria, la titolarità dei beni e dei diritti sociali residui o sopravenuti torna ad essere direttamente imputabile a coloro che ne “costituivano il sostrato personale”, trasferendosi in capo ai soci, stante il mancato riparto, in regime di contitolarità o di comunione indivisa.Infine, la qualificazione dei soci come successori della società ha conseguenze anche sul piano processuale. In effetti, la società cancellata, in quanto estinta, perde la legittimazione a stare in giudizio.L’aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio consente, inoltre, di applicare l’articolo 110 codice di procedura civile – che disciplina la “successione nel processo” stabilendo che, “quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto” – nonché gli articoli 299 e seguenti del medesimo codice: in definitiva, ove l’estinzione della società intervenga in pendenza di un giudizio del quale la stessa sia parte, si ha un evento interruttivo del processo, con possibile successiva prosecuzione o riassunzione del “medesimo giudizio” da parte o nei confronti dei soci. Qualora, invece, l’evento estintivo abbia luogo tra un grado e l’altro di giudizio, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società estinta deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla medesima.

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