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DETERMINANTI LE CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE

La domanda

In una Srl, un socio non partecipa all'aumento di capitale sociale e la sua quota si riduce ad uno 0,6%. Scopre improvvisamente di non essere più socio. Cosa può fare?

L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio (articolo 2481, comma 1, Codice civile).La norma si sviluppa entro una limitazione di carattere procedurale (riguardante l’obbligo di far risultare da verbale redatto da un notaio l’eventuale esercizio della facoltà) ed un divieto di carattere sostanziale (relativo all’impossibilità di procedere all’aumento del capitale sociale ove i conferimenti non siano stati precedentemente ed integralmente sottoscritti), che devono in ogni caso essere rispettati (articolo 2481, comma 2, Codice civile).Nel caso del lettore, ove la facoltà di procedere all’aumento del capitale sia prevista nell’atto costitutivo, e sia stata esercitata nel dagli amministratori nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 2481 del Codice civile, non ci sono possibilità di sorta.Viceversa, se la delibera di aumento del capitale non è stata adottata in esito ad una precedente, formale, attribuzione agli amministratori, ovvero sia stata eseguita mediante nuovi conferimenti, al socio spetta il diritto di sottoscrizione in proporzione alla partecipazione posseduta (articolo 2481-bis, Codice civile).

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