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UNIONI CIVILI, È OPPORTUNO INFORMARE IL DATORE

La domanda

Vorrei sapere se per ogni contraente di una unione civile vi è l'obbligo di dichiarare al proprio datore di lavoro la nuova condizione familiare, anche nel caso in cui non vi sia la necessità di chiedere gli sgravi per persona a carico, o se questa è una informazione omissibile. Nel caso in cui uno dei due contraenti dell'unione venga a mancare, il superstite avrà diritto al Tfr e alla pensione di reversibilità anche nel caso in cui il datore di lavoro non fosse stato messo al corrente in precedenza della nuova situazione anagrafica?

La legge 20 maggio 2016, n. 76, non prevede l’obbligo delle parti di informare il datore di lavoro dell’avvenuta costituzione dell’unione civile, ma l''informazione è peraltro opportuna, in relazione alle questioni evidenziate nel quesito. Le nuove disposizioni prevedono che, in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 (indennità di preavviso) e 2120 (Tfr) del Codice civile devono corrispondersi anche alla parte superstite dell'unione civile, alla quale deve pure essere erogata la pensione di reversibilità.Mentre la liquidazione della pensione è di competenza dell’Inps, è opportuno che il datore di lavoro sia messo a conoscenza della situazione giuridica del lavoratore per la corretta erogazione del Tfr. L’articolo 2122, comma 3, del Codice civile dispone che la ripartizione delle indennità (di fine rapporto), se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. Dunque, in ogni caso il datore di lavoro deve accertare quali sono gli aventi diritto e l’eventuale accordo stipulato tra gli stessi prima di erogare le spettanze dovute.

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