L'esperto rispondeResponsabilità

UN'ISTANZA PER SOPPRIMERE SERVITÙ NON PIÙ NECESSARIE

La domanda

Nel 2011 ho acquisto un pezzetto di terreno, dal quale i vicini confinanti usavano spesso passare, pur non essendo il loro fondo intercluso (hanno una grande uscita che dà accesso alla via pubblica, una ventina di metri distante dalla mia uscita). Passavano per raggiungere più agevolmente il cassonetto dell'immondizia, posto in prossimità dell'uscita del mio fondo. Adesso il cassonetto è stato soppresso e, pertanto, l'unica motivazione che può indurre i confinanti a utilizzare il mio terreno è quella di andare a trovare i dirimpettai dall'altro lato della strada. Da quando ho acquistato il terreno non ho impedito loro di passare, ma adesso comincio ad avvertire un certo disagio. Sono obbligato a rispettare questa servitù (se esiste servitù) o posso impedire che si attraversi il mio fondo? Preciso che nell'atto di acquisto del terreno non c'è un espresso riferimento a tale servitù; c'è la formula, credo consueta, di accettare il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il proprietario di un fondo può verificare l’esistenza o meno di una servitù tramite una ispezione nei registri immobiliari. Anche qualora tale verifica dia un esito negativo, ciò non toglie che la servitù, se rilevabile anche visivamente, possa comunque essere stata acquisita per usucapione negli anni precedenti. Tanto detto, qualora una servitù esistente non sia più necessaria, il proprietario del cosiddetto “fondo dominante” potrà proporre un’istanza per ottenere la soppressione dell’altrui diritto di passaggio sul proprio fondo, a norma dell’articolo 1055 del Codice civile. In caso, invece, di conflitto sulla servitù, si può procedere giudizialmente per far accertare, tramite azione negatoria, che non esiste alcuna servitù sul proprio fondo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©